No, applicando lo sconto in fattura non è necessario verificare la capienza fiscale del beneficiario poiché questa modalità non prevede un rimborso diretto delle spese sostenute, condizione per la quale il limite massimo annuale detraibile sarebbe determinato dalla capienza IRPEF. Tuttavia la condizione necessaria è che il beneficiario sia titolare di un reddito. Si precisa che anche coloro privi di reddito ma proprietari dell’immobile, in quanto titolari del reddito fondiario derivante dall’immobile, possono usufruire dello sconto in fattura.
Premesso che in caso di bene significativo, l’Iva ridotta al 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione di servizi, presumendo che in caso di ristrutturazione dell’immobile il valore della manodopera sia maggiore di quello del bene significativo, solo in questo caso specifico l’iva agevolata al 10% si può applicare al totale dell’intervento, specificando comunque in fattura il valore del bene significativo.