Il Superbonus 110% (art. 119), vale per gli interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).
Il provvedimento si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tra i principali cambiamenti apportati in sede di conversione troviamo:
- l’estensione alle seconde case (una per ogni contribuente, esclusi però gli immobili di lusso) e al terzo settore;
- la riduzione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione sugli edifici;
- l’ingresso di solare termico e caldaie a biomassa;
- la cessione del credito anche ad avanzamento lavori;
- la possibilità di usare la maxi-detrazione fiscale per configurazioni di autoconsumo collettivo da fotovoltaico (art. 121).
Le gestione del credito può avvenire in 3 modalità diverse:
- Pagare l'azienda che fa i lavori e recuperare il 110% delle spese in 5 anni, portandole in detrazione con la dichiarazione dei redditi;
- Pagare l'azienda chiedendo un finanziamento di pari importo alle banche, in cambio del proprio credito (ogni istituto bancario ha le proprie regole per gestire interessi e condizioni);
- Cedere il credito direttamente all'impresa richiedendo uno sconto in fattura.
Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.
Queste sono le opzioni a disposizione dei privati cittadini che investiranno in interventi di:
- RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
- EFFICIENZA ENERGETICA
- RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE